A partire dal 2020 le etichette di tutti i prodotti classificati come pericolosi saranno arricchite di un codice alfanumerico di 16 caratteri denominato identificatore unico di formula (unique formula identifier, UFI). Qualora i prodotti non siano etichettati, come nel caso di alcuni prodotti per uso industriale, l’UFI sarà riportato nella scheda di sicurezza.

Oltre all’UFI, importatori e utilizzatori che immettono sul mercato i prodotti pericolosi dovranno fornire ai centri antiveleni informazioni su miscela e prodotti associati quali composizione, nome commerciale, categoria dei prodotti, informazioni tossicologiche, ecc.

Possono più prodotti essere identificati dallo stesso UFI? Si, a patto che tutti i prodotti etichettati e identificati dallo stesso codice abbiano la stessa composizione ma sarà comunque possibile assegnare UFI diversi a prodotti che contengono la stessa miscela.

A COSA SERVE L’UFI?

Il codice UFI trova un’applicazione molto pratica in caso di chiamata di emergenza al centro antiveleni in quanto può essere letto direttamente all’operatore permettendogli di identificare con rapidità e precisione il prodotto interessato dall’incidente e fornire adeguata assistenza.

Da qui si comprende l’importanza di comunicare gli UFI corretti ai centri antiveleni, in modo da permettere agli operatori di identificare il prodotto in maniera inequivocabile e attivare i protocolli previsti in caso di emergenza.

COME DEVE ESSERE COMPOSTO?

L’UFI deve essere riportato in lettere maiuscole ed essere seguito da un codice alfanumerico di 16 caratteri divisi in quattro blocchi e separati da un trattino. Non sono forniti dei requisiti specifici per la realizzazione del codice UFI, come dimensione, colore o tipo dei caratteri ma vengono esplicitati i requisiti di visibilità e leggibilità sull’etichetta del prodotto.

L’UFI MANTERRÀ RISERVATI I DATI DELL’AZIENDA?

L’UFI tutela la riservatezza dei dati aziendali e non è possibile risalire alle informazioni sulla composizione della miscela. Solo i centri antiveleni sapranno quale composizione di miscela corrisponde all’UFI fornito.

La salvaguardia della riservatezza dei dati permette l’utilizzo dell’UFI lungo la catena di approvvigionamento (a patto che sia già noto ai centri antiveleni) e nel caso di immissione in mercato di una miscela che consiste nel mix di più miscele: è così possibile ricevere un UFI dal fornitore o trasmettere un UFI al responsabile della formulazione anziché rivelare la composizione completa.

ANCHE LE MISCELE NON PERICOLOSE DEVONO ESSERE IDENTIFICATE DA UN UFI?

L’utilizzo dell’UFI non è obbligatorio per le miscele non pericolose ma la sua inclusione volontaria sulle etichette dei prodotti permetterebbe un migliore supporto da parte dei centri antiveleni in caso di richiesta di assistenza, consentendo agli operatori di fornire indicazioni utili e pertinenti.

QUANDO SCATTERÀ L’OBBLIGO?

Le aziende sono tenute a comunicare UFI e informazioni richieste entro il 1° gennaio 2020 per le miscele destinate all’uso da parte dei consumatori, entro il 1° gennaio 2021 per le miscele a uso professionale ed entro il 1° gennaio 2024 per quelle a uso industriale. Per le miscele già presenti sul mercato sarà possibile adeguarsi entro la fine del periodo transitorio prevista per il 1° gennaio 2025.

Indipendentemente dalle diverse scadenze, tutte le aziende dovranno adeguarsi tempestivamente a quanto previsto dalla normativa per fornire in anticipo ai centri antiveleni tutte le informazioni richieste. Per questa ragione Vitalia è a tua disposizione sin da oggi per valutare tutti gli interventi e programmare le attività necessarie per rispondere alle richieste e rispettare le diverse scadenze di consegna.