Il 20 febbraio 2019 è stata pubblicata dal Ministero della Salute una nota volta a fornire indicazioni e chiarimenti rispetto alla corretta etichettatura dei prodotti disinfettati disponibili in commercio.

Il documento ministeriale sottolinea come tutti i prodotti che in etichetta riportano un’azione disinfettante, e sono commercializzati dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione, sono classificabili come biocidi. Stesso trattamento viene riservato per gli articoli che in etichetta riportano l’indicazione “sanitizzante/sanificante”.

I prodotti biocidi così identificati, per poter essere distribuiti in Italia, devono presentare in etichetta la dicitura:

“PRODOTTO BIOCIDA (PT-…) AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n. /…./00…./AUT (ai sensi del Reg.UE n. 528/2012)

o in alternativa:

Presidio medico chirurgico Registrazione n…………del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998).

La presenza in etichetta del numero di autorizzazione/registrazione rilasciato da Ministero della Salute o Commissione Europea è di notevole importanza per l’utilizzatore finale in quanto garantisce che il prodotto in uso è stato sottoposto preventivamente a una valutazione che ne assicura sicurezza ed efficacia nelle condizioni d’uso autorizzate e indicate.

Tutti quei prodotti che invece non riportano le diciture sopra indicate non devono essere classificati come prodotti biocidi o disinfettanti, ma sono da considerarsi come detergenti e possono essere immessi liberamente in commercio.

Per essere seguiti lungo tutta la delicata fase di autorizzazione e registrazione dei prodotti biocidi o per ricevere tutto il supporto necessario nel processo di etichettatura, non esitare a contattare Vitalia per scoprire come i nostri consulenti possono rispondere a tutte le esigenze della tua azienda.